PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge reca norme finalizzate all'installazione di distributori di idrogeno e di metano per autotrazione sul territorio italiano da parte delle aziende petrolifere pubbliche e private.

Art. 2.
(Termini).

      1. In attuazione dell'articolo 1, è prevista l'installazione di almeno un distributore di idrogeno e di metano per autotrazione ogni 50.000 abitanti entro il primo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e di almeno un distributore ogni 5.000 abitanti entro il quinto anno dalla medesima data di entrata in vigore.

Art. 3.
(Incentivi).

      1. Al fine di incentivare l'installazione dei distributori di idrogeno e di metano per autotrazione, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un apposito fondo cui è devoluto lo 0,5 per cento del prelievo fiscale realizzato sulla vendita di carburanti prodotti da fonti fossili.
      2. Il Ministro dello sviluppo economico provvede, con proprio decreto, ad adottare un regolamento recante i criteri e le modalità di istituzione e di funzionamento del fondo di cui al comma 1.
      3. II Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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Art. 4.
(Modalità di produzione dell'idrogeno).

      1. Le aziende produttrici di idrogeno hanno l'obbligo di produrlo esclusivamente con l'ausilio di energie rinnovabili.

Art. 5.
(Divieto di importazione dell'idrogeno).

      1. È fatto espresso divieto di importare idrogeno da Paesi che non sono membri dell'Unione europea.